Stima parametrica trasparente
Rende visibili i pesi orientativi attribuiti a reddito, autonomia economica, durata del matrimonio, contributo familiare e presenza di figli.
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Demo guidata · esperienza interattiva
Assegno Divorzile: Raccogliere i dati economici. Il percorso organizza i dati utili e prepara la verifica professionale del caso.
Approfondimento visivo
Dal 2018 le Sezioni Unite individuano tre funzioni dell’assegno — assistenziale, compensativa e perequativa — e chiedono di considerare condizioni economico-patrimoniali, contributo alla vita familiare, durata del matrimonio ed età. Questo strumento rende esplicite le ipotesi di calcolo, senza trasformarle in una previsione dell’esito giudiziario.
Rende visibili i pesi orientativi attribuiti a reddito, autonomia economica, durata del matrimonio, contributo familiare e presenza di figli.
Confronta l’importo originario con gli indici annuali FOI incorporati dal 2015 al 2025, mostrando il rapporto applicato.
Organizza i fatti rilevanti secondo la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno.
Affianca le tre forchette esemplificative presenti nel modello: Milano, Roma e Napoli.
Annualizza le spese inserite e stima la quota mensile in base alla percentuale indicata dall’utente.
Confronta una proposta con la stima e produce un riepilogo stampabile delle ipotesi inserite.
Il risultato è un’elaborazione parametrica, non un importo dovuto o una previsione di ciò che deciderà il tribunale. Consulta l’avvertenza e le note mostrate dal tool.
Redditi, dichiarazioni fiscali, patrimonio, estratti conto, spese familiari e provvedimenti già emessi.
Esaminare le scelte condivise, il lavoro di cura e gli eventuali sacrifici professionali o reddituali.
Confrontare le condizioni economico-patrimoniali e valutare il contributo fornito durante il matrimonio.
Leggere le forchette orientative e simulare durata, aggiornamento ISTAT e possibili termini economici dell’accordo.
Valutare con l’assistenza professionale l’udienza o una soluzione consensuale, anche in mediazione quando appropriato.
Art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898 — presupposti, criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile.
Cass., Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287 — funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa; valutazione comparativa e contributo familiare.
Cass., Sezioni Unite, 5 novembre 2021, n. 32198 — effetti della stabile convivenza di fatto e permanenza dell’eventuale componente compensativa, da provare nel caso concreto.
Art. 337-septies c.c. — contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente; voce distinta dall’assegno all’ex coniuge.
Artt. 10, comma 1, lett. c), e 50, comma 1, lett. i), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — trattamento fiscale degli assegni periodici al coniuge, nei rispettivi presupposti di legge.
Art. 5, comma 7, L. 898/1970 — adeguamento automatico dell’assegno secondo gli indici di svalutazione monetaria, salvo diversa determinazione del giudice.
Il calcolo è orientativo e non sostituisce la consulenza legale. Redditi, patrimonio, documentazione, condotte e prove possono cambiare radicalmente l’inquadramento; il punteggio non è una probabilità statistica di accoglimento. La durata dell’assegno e la sua eventuale revisione sono valutate secondo il provvedimento e le circostanze concrete, alla luce della giurisprudenza.
Per una separazione o un divorzio, l’esame congiunto di redditi, patrimonio, contributo alla vita familiare e prospettive future consente di valutare la domanda e le possibili condizioni economiche.